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Organo di Revisione degli Enti Locali: aggiornati principi controllo e vigilanza

lentepubblica.it • 5 Dicembre 2016

revisori legaliLa Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha aggiornato i primi 3 principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali.

 

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle provincie, nelle città metropolitane l’organo di revisione è composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, nelle comunità e unioni montane e nelle comunità isolane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore. Ai sensi dell’art.234, comma 3 bis, del Tuel nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione.

 

L’art.1, comma 110, della legge n. 56/2014 ha previsto la possibilità di svolgere in forma associata da parte delle unioni di comuni, anche per i comuni che le costituiscono, le funzioni dell’organo di revisione, senza specificare se le nuove disposizioni riguardano le unioni a cui i comuni minori devono affidare le funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78/2010, oppure tutte le unioni ex art.32 Tuel. La norma dispone, inoltre, che nelle unioni deve essere nominato un revisore unico per quelle che complessivamente non superano i 10.000 abitanti e un collegio in caso diverso.

 

Considerato che è dovere deontologico di ciascun revisore non accettare incarichi che non siano sostenibili dalla propria organizzazione, a causa dell’eccessivo carico e della complessità attesa dal lavoro; tenuto conto che tale dovere è confermato dall’indice normativo dell’art. 238 Tuel, comma 1, il quale pone dei limiti al cumulo di incarichi; tenuto conto che il processo di trasferimento delle funzioni alle unioni è in molti casi ancora insufficiente e che potrebbe comportare di fatto un’eccessiva articolazione di bilanci “dipendenti” da controllare, si esortano i revisori a non accettare incarichi in situazioni siffatte.

 

In allegato tutti i documenti.

 

 

 

 

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili
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